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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 aprile 1995 n. 26

Art. 6

(aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 10 aprile 1995 n. 26)

Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.
2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40.

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