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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 aprile 1995 n. 26

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 10
Liquidazione
1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.
2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.

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