Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 16/07/2015 | |
2. | ![]() | 12/02/2010 | |
3. | ![]() | 29/10/2008 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 23/07/2010
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.