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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Originale30/07/2015
16. Testo Coordinato30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

Art. 7
Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico;
d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;
e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.

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