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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato01/08/2017
4. Testo Coordinato01/08/2017
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2010
7. Testo Coordinato14/04/1995
8. Testo Originale21/07/1992

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

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