Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 27/07/2018 | ||
3. | 01/08/2017 | ||
4. | 01/08/2017 | ||
5. | 30/07/2015 | ||
6. | 23/07/2010 | ||
7. | 14/04/1995 | ||
8. | 21/07/1992 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.