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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato01/08/2017
4. Testo Coordinato01/08/2017
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2010
7. Testo Coordinato14/04/1995
8. Testo Originale21/07/1992

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 9

(modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, poi abrogati commi 3 e 4 da art. 10 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.
3. abrogato.
4. abrogato.

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