LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 11
(modificata lett. a), comma 1 da art. 20 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis) e dal comma 2 dell'art. 9 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 4, limitatamente alle lettere a) ed e), e dall'art. 7, limitatamente alle lettere d) ed e), mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.