LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 4
(prima sostituita lett. d) comma 1 da art. 28 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi aggiunta lett. e bis) comma 1 da art. 29 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.
e bis) interventi per la sicurezza degli utenti.