LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 7
(aggiunta lett. e bis) da art. 31 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico;
d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;
e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.
e bis) contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.