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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 8

(sostituito comma 1 e soppressi commi 2, 3 e 4 da art. 32 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Modalità per l'erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.

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