LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.