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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 1993 n. 12

Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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