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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 1993 n. 12

Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attività di estetista, che stabiliscono in particolare:
a) le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalità di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della L.R. n. 24 del 1988;
b) la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;
e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché le eventuali cause di sospensione o revoca;
f) gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
h) i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. I Comuni che hanno già adottato un regolamento ai sensi della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Sito esterno adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge.

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