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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 1993 n. 12

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Qualificazione e specializzazione professionale
Art. 3 - Aggiornamento e riqualificazione professionale
Art. 4 - Sanzioni amministrative
Art. 5 - Regolamenti comunali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno, relativamente all'esercizio dell'attività di estetista, demandati all'attuazione della Regione.
2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno concernente "Disciplina delle attività di estetista".
3. Gli interventi sono diretti:
a) alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;
b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.
Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 3 marzo 1993 n. 12)

Qualificazione e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della legge statale, l'apposito esame teorico-pratico, sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale in base alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio regionale.
2. Gli stessi Enti delegati realizzano, altresì, i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 8 della legge statale, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente legge.
3. I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico-pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dell'art. 6 della legge statale.
4. Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla legge statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge. All'accertamento provvedono le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24, concernente organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.
5. Le stesse Commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell'art. 8 della legge statale.
6. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
7. Gli esami si svolgono dinanzi a Commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini.
8. Le Commissioni d'esame sono nominate con provvedimento della Provincia, o del Circondario di Rimini, osservate, quando alla loro composizione, le disposizioni del comma 4 dell'art. 6 della legge statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.
9. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della prova.
10. Qualora la Giunta regionale disponga che una o più sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della legge statale, si applicano le norme stabilite dalla L.R. n. 19 del 1979, relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei Centri di formazione privati.
Art. 3

(sostituito comma 5 da art. 2 L.R. 3 marzo 1993 n. 12)

Aggiornamento e riqualificazione professionale
1. I soggetti indicati nell'art. 8 della legge statale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitino l'attività di estetista nelle forme rispettivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 8 e siano privi dei requisiti di professionalità previsti dalla stessa legge statale, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o di frequenza, corsi straordinari di aggiornamento e riqualificazione professionale.
2. I corsi sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale, secondo le disposizioni della L.R. n. 19 del 1979, nell'ambito dei programmi di formazione di cui al comma 3 dell'art. 2.
3. A tali corsi sono ammessi i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni previste dai commi 4 e 7 dell'art. 8 della legge statale.
4. La valutazione delle domande di partecipazione e dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo è effettuata, per ciascun ambito territoriale di competenza, da una Commissione nominata dalla Provincia e dal Circondario di Rimini, e composta:
a) da un componente, con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore provinciale alla formazione professionale;
b) da un docente della formazione professionale del settore;
c) da un componente designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
d) da due componenti scelti tra quelli designati dalle Associazioni territoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.
6. I partecipanti ai corsi di specializzazione o di riqualificazione sono sottoposti al termine dei medesimi ad un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art. 2.
Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attività di estetista, che stabiliscono in particolare:
a) le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalità di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della L.R. n. 24 del 1988;
b) la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;
e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché le eventuali cause di sospensione o revoca;
f) gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
h) i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. I Comuni che hanno già adottato un regolamento ai sensi della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Sito esterno adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge.

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