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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Art. 2
Qualificazione e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della legge statale, l'apposito esame teorico - pratico, sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale in base alla LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio regionale.
2. Gli stessi Enti delegati realizzano, altresì, i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all' art. 3 della legge statale, secondo quanto specificato all' art. 3 della presente legge.
3. I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico - pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dell'art. 6 della legge statale.
4. Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla legge statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge. All'accertamento provvedono le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla LR 4 giugno 1988, n. 24, concernente organizzazione e disciplina dell' artigianato e delle deleghe agli Enti locali.
5. Le stesse Commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell'art. 8 della legge statale.
6. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.
7. Gli esami si svolgono dinanzi a Commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini.
8. Le Commissioni d' esame sono nominate con provvedimento della provincia, o del Circondario di Rimini, osservate, quando alla loro composizione, le disposizioni del comma 4 dell'art. 6 della legge statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.
9. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della prova.
10. Qualora la Giunta regionale disponga che una o più sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della legge statale, si applicano le norme stabilite dalla LR n. 19 del 1979, relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei Centri di formazione privati.

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