LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Note del Redattore:
Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.