LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Note del Redattore:
Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.