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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 settembre 1992, n. 35

NORME DI SALVAGUARDIA PER LE STRUTTURE UTILIZZATE COME RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI REALIZZATE CON FONDI STATALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Art. 1
1. Le strutture utilizzate come Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) realizzate con i mutui di cui all'art. 20 della Legge 11 maggio 1988, n. 67 Sito esterno, ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di concessione del mutuo, alla destinazione socio-sanitaria.
2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato dall'Ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio.
3. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.

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