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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, promuove la più ampia informazione sulla attività propria, e degli Enti ed Aziende da essa istituiti, per assicurare una effettiva partecipazione della comunità regionale alla formazione ed attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative, nonché per creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e le istituzioni, sia attraverso attività dirette di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, sia attraverso interventi di promozione, di qualificazione e valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata e radiotelevisiva regionale e locali.
2. La Regione riconosce il valore sociale degli organi dell'informazione scritta e audiovisiva operanti in Emilia-Romagna, favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale.

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