LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 13
Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato
1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale, stipula convenzione con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 , fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1992, n. 2.