LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.