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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 3
Rapporti con gli organi di informazione
1. La Regione assicura la più ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa; persegue la più ampia diffusione, nella società regionale, delle notizie sulla propria attività; garantisce l'accesso ad atti e documenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e dalla disciplina regionale che ne attua i principi.
2. Ai medesimi principi si ispira l'attività di comunicazione degli Enti e delle Aziende istituiti dalla Regione; attività che si può svolgere in forma autonoma o in collaborazione con i Servizi regionali.

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