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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 4
Coordinamento delle iniziative di informazione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta costituisce, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro, presieduto dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Servizio "Stampa e Informazione", avvalendosi anche del contributo di altri Servizi, cura l'attività informativa di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, anche a carattere pubblicitario, della Giunta regionale.
3. Sono fatte salve le specifiche competenze che le vigenti norme attribuiscono ad Enti o Aziende regionali.

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