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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 6
Comunicazione diretta
1. La Regione, per realizzare le finalità di cui all'art. 1, attua interventi di comunicazione diretta, ispirati a criteri di trasparenza, economicità e pluralismo, con la pubblicazione di editoria periodica e monografica, la realizzazione di campagne multimediali e, comunque, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione più adatti al tipo di utente e di messaggio.

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