LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 8
Vendita
1. Le pubblicazioni della Regione possono essere messe in vendita anche attraverso convenzioni con aziende specializzate che assicurino regolarità e continuità nella diffusione individuate con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo dei periodici e dei volumi posti in vendita.
3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione, tale prezzo verrà invece definito all'interno della convenzione stessa.