LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 9
Spazi pubblicitari
1. Nelle pubblicazioni della Regione è ammessa la vendita di spazi pubblicitari anche attraverso convenzioni con agenzie specializzate individuate con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo degli spazi posti in vendita.
3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione, tale prezzo verrà invece definito all'interno della convenzione stessa.