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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 1
Funzioni della direzione politica
1. Al Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonchè l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

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