LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 13
Conferimento dell'incarico di coordinatore
1. Gli incarichi di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono attribuiti dalla Giunta; essi, oltre che alla scadenza del termine fissato dall'art. 15, cessano di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione della nuova Giunta.