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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 14
Criteri per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo sono conferiti in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
2. Il provvedimenti di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonchè di quelli a cui deve rispondere.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche a dirigenti assunti a tempo determinato a norma delle vigenti disposizioni sull'accesso.
4. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente Titolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alle qualifiche funzionali dirigenziali del ruolo regionale, proveniente da ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali.
5. L'affidamento degli incarichi riferiti agli enti e alle aziende dipendenti dalle Regione, il cui personale è inserito nell'organico regionale, viene effettuato dalla Giunta su proposta dei competenti organi di tali enti ed aziende.

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