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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 15
Durata degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni, o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione a conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunta nelle attività affidategli.
3. Resta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

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