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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 17
Mobilità
1. Con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico il dirigente può essere assegnato ad altro incarico, nel rispetto della sua qualifica funzionale e degli eventuali requisiti specifici che la legge richieda per l'incarico di nuova destinazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 12 quando la mobilità abbia come effetto il passaggio ad altra struttura organizzativa o ad altro incarico non ricadente nella competenza di chi ha attribuito le precedenti funzioni il provvedimento è disposto dalla Giunta.
3. La Regione attua la mobilità dei dirigenti, anche su richiesta dei medesimi, per esigenze organizzative e funzionali, nonchè a fini di arricchimento professionale.
4. Il provvedimento di mobilità pu򠥳sere adottato anche per ragioni di incompatibilità ambientale.
5. AL dirigente trasferito ad altro incarico per motivate ed urgenti esigenze organizzative, ivi compresi il riordino e la soppressione di strutture, la Giunta può conservare l'indennità di funzione relativa all'incarico da cui viene distolto fino alla scadenza del termine per esso stabilito, qualora l'importo dell'indennità relativa all'incarico di nuovo conferimento sia inferiore.

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