LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 19
Accertamento delle responsabilità dirigenziali
1. La valutazione negativa è contestata al dirigente a cura del componente della Giunta da cui il dirigente medesimo funzionalmente dipende.
2. Il dirigente, ricevuto l'atto di contestazione, ha diritto di controdedurre a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione. Tale diritto va esercitato in forma scritta entro il termine stabilito dalla contestazione che non pusere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta, ove le responsabilità risultino accertate, adotta un provvedimento con il quale, in relazione, alla gravità delle stesse, dispone:
a) l'assegnazione ad altro incarico;
b) la rimozione dall'incarico, con perdita della indennità di funzione e riserva di assegnazione ad altro incarico da effettuarsi entro il semestre successivo;
c) la cessazione del rapporto di impiego.