LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 20
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante concorso
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso secondo la seguente normativa.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che dovrà in ogni caso richiedere:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private: detto servizio deve essere stato svolto con qualifica corrispondente, per contenuto, alle funzioni della qualifica dell'ordinamento regionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; per il solo accesso alla prima qualifica dirigenziale l'esperienza professionale richiesta può essere costituita, in tutto o in parte, dal comprovato esercizio della libera professione correlata al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all'albo, ove previsto. Il periodo di comprovata esperienza professionale è nissato in cinque anni per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale ed in tre anni per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.
3. I concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono pubblici, con riserva del trenta per cento dei posti per il personale già inquadrato nell'organico regionale.