LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 26
Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale
1. Le funzioni attribuite dalle disposizioni contenute nella presente legge alla Giunta regionale e ai suoi componenti vengono svolte, per quanto attiene ai dirigenti preposti alle strutture organizzative o ad altri incarichi presso il COnsiglio regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.