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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 27
Dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione
1. La normativa della presente legge si applica anche alla dirigenza degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per la case popolari.
2. I provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

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