LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 28
Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali
1.
L'art. 27 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni è così modificato:
" prima qualifica dirigenziale | da 378 a 351 posti |
seconda qualifica dirigenziale | da 126 a 117 posti ". |
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di direzione, rivede periodicamente le dotazioni organiche dirigenziali determinando, ove necessario, variazioni quantitative delle stesse entro il limite della consistenza fissata nella legge regionale.