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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 3
Comitato di direzione o suo Segretario
1. Presso il Presidente della Giunta è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito al comma 5, determina la composizione del Comitato nonche le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione di programmi regionali e nell'accertamento dei risultati; provvede alla verifica della funzionalità e della economicità dell'azione amministrativa.
4. Il Comitato è presieduto dal Segretario a cui spetta la direzione dell'attività del Comitato stesso nonchè funzioni di iniziativa e coordinamento relativamente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dalla Giunta regionale e dal suo Presidente. Il Segretario partecipa, su richiesta del Presidente, ai lavori della Giunta regionale.
5. Del Comitato fanno parte:
a) dirigenti regionali che rivestono funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e);
b) il Segretario.
6. L'incarico di Segretario è conferito dalla Giunta ad un dirigente appartenente alla II qualifica funzionale. L'incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di coordinamento, L'incarico può altresì essere attribuito, con specifico incarico, a dirigente assunto a norma dell'art. 24.
7. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di servizio.

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