LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Art. 30
Disposizioni transitorie e finali
1. Il comma 5 dell'art. 17 trova applicazione anche in riferimento alle strutture organizzative del Comitato regionale e delle Sezioni dell'Organi regionale di controllo, soppresse dall'art. 13 della LR 7 febbraio 1992, n. 7.
2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 non si applicano ai concorsi già banditi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già iniziato l'espletamento delle prove.
3. La deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 6 deve essere adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.