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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 4
Esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalle legge.
2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
3. I dirigenti nello svolgimento delle funzioni attribuite possono rappresentare l'Amministrazione regionale anche nei confronti di enti ed organismi statali o comunitari.
4. Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite essi possono emanare atti a rilevanza esterna.
5. I dirigenti devono attenersi alle direttive generali legittimamente emanate dai competenti organi regionali.
6. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio regionale il dirigente competente esprime il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica dell'atto, Per le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa è altresì espresso dal responsabile del competente servizio finanziario il parere di regolarità contabile.
7. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I dirigenti possono altresì far constatare il loro diverso avviso per motivi concernenti l'opportunità degli atti.
8. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
9. Spettano ai dirigenti, secondo modalità previste da leggi e regolamenti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.

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