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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 6
Attribuzioni e compiti delle qualifiche dirigenziali e della funzione di coordinamento
1. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti a valenza esterna, che lo Statuto o la legge espressamente non riserva agli organi della Regione.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina, secondo i principi indicati nel presente articolo, le attribuzioni e i compiti di ciascuna delle qualifiche dirigenziali e fissa le modalità di svolgimento della funzione di coordinamento, anche in relazione alla specificità dellarea operativa o dei programmi e progetti oggetto di tale funzione.
2.
3. La funzione dirigenziale comporta:
a) la programmazione e il controllo delle attività assegnate al dirigente in relazione alla qualifica rivestita;
b) la gestione, in tale ambito e secondo le modalià di legge, delle risorse finanziarie e strumentali volte al perseguimento degli obiettivi prefissati;
c) l'organizzazione del processo lavorativo, la direzione delle strutture organizzative o dei programmi e la conseguente direzione del personale;
d) l'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna con riferimento alle materia determinate e entro i limiti di spesa prefissati nella deliberazione di cui al comma 2.
4. La funzione di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), è ninalizzata ad assicurare:
a) l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;
b) la realizzazione degli obiettivi assegnati all' area operativa ed alle strutture organizzative ivi comprese o fissati per le funzioni generali e per i programmi e progetti coordinati;
c) la collaborazione fra servizio ed il perseguimento di finalità generali anche in ordine all'elaborazione di piani, programmi e indirizzi regionali,
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il coordinatore esercita poteri di iniziativa, direttiva e verifica. A tal fine e per la definizione dei connessi processi organizzativi, si avvale della collaborazione dei dirigenti di seconda qualifica assegnati all'area operativa, ovvero interessati all' attuazione del programma o progetto.
6. Il numero degli incarichi di coordinatore non può essere superiore a venticinque.

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