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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 8
Controllo sostitutivo
1. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che termini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

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