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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Art. 9
Trattamento economico
1. Le prestazioni e il trattamento economico della dirigenza regionale sono disciplinate, con legge regionale o nei modi previsti dalla legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di dirigenza pubblica.

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