LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Funzioni della direzione politica
1. Al Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonchè l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.
Art. 2
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete la gestione della attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. AL fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.
Art. 3
Comitato di direzione o suo Segretario
1. Presso il Presidente della Giunta è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito al comma 5, determina la composizione del Comitato nonche le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione di programmi regionali e nell'accertamento dei risultati; provvede alla verifica della funzionalità e della economicità dell'azione amministrativa.
4. Il Comitato è presieduto dal Segretario a cui spetta la direzione dell'attività del Comitato stesso nonchè funzioni di iniziativa e coordinamento relativamente alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dalla Giunta regionale e dal suo Presidente. Il Segretario partecipa, su richiesta del Presidente, ai lavori della Giunta regionale.
5. Del Comitato fanno parte:
a) dirigenti regionali che rivestono funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e);
b) il Segretario.
6. L'incarico di Segretario è conferito dalla Giunta ad un dirigente appartenente alla II qualifica funzionale. L'incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di coordinamento, L'incarico può altresì essere attribuito, con specifico incarico, a dirigente assunto a norma dell'art. 24.
7. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di servizio.
Art. 4
Esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalle legge.
2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
3. I dirigenti nello svolgimento delle funzioni attribuite possono rappresentare l'Amministrazione regionale anche nei confronti di enti ed organismi statali o comunitari.
4. Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite essi possono emanare atti a rilevanza esterna.
5. I dirigenti devono attenersi alle direttive generali legittimamente emanate dai competenti organi regionali.
6. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio regionale il dirigente competente esprime il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica dell'atto, Per le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa è altresì espresso dal responsabile del competente servizio finanziario il parere di regolarità contabile.
7. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I dirigenti possono altresì far constatare il loro diverso avviso per motivi concernenti l'opportunità degli atti.
8. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
9. Spettano ai dirigenti, secondo modalità previste da leggi e regolamenti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.