LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41
Disciplina della dirigenza regionale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992
Titolo IV
Accesso alle qualifiche dirigenziali
Art. 20
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante concorso
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso secondo la seguente normativa.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che dovrà in ogni caso richiedere:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private: detto servizio deve essere stato svolto con qualifica corrispondente, per contenuto, alle funzioni della qualifica dell'ordinamento regionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; per il solo accesso alla prima qualifica dirigenziale l'esperienza professionale richiesta può essere costituita, in tutto o in parte, dal comprovato esercizio della libera professione correlata al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all'albo, ove previsto. Il periodo di comprovata esperienza professionale è nissato in cinque anni per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale ed in tre anni per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.
3. I concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono pubblici, con riserva del trenta per cento dei posti per il personale già inquadrato nell'organico regionale.
Art. 21
Svolgimento del concorso
1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sono articolati in due fasi.
2. Nella prima fase i candidati - in possesso dei requisiti di ammissione al concorso - sono valutati e selezionati:
a) per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale sulla base di una prova scritta tesa ad accertare la conoscenza delle metodologie e delle tecniche di programmazione, controllo di gestione, organizzazione e direzione di strutture, risorse e progetti;
b) per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale sulla base di una prova scritta tesa ad accertare le conoscenze culturali e professionali.
3. Sono ammessi alla seconda fase concorsuale quei candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 7/ 10.
4. Nella seconda fase del concorso i candidati sono valutati e selezionati sulla base di una prova orale che abbia per oggetto i contenuti della prova scritta, dei titoli culturali e professionali e che sia volta ad accertare il possesso delle capacità professionali, organizzatorie e decisionari connesse con la qualifica dirigenziale da conferire. Tale prova è valutata con l'attribuzione di un punteggio corredato da un giudizio motivato.
5. Sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali, da effettuarsi prima della prova orale, e dei risultati della prova stessa viene formata la graduatoria degli idonei, secondo la quale si provvede alla copertura dei posti messi a concorso.
6. Il bando di concorso - in relazione alla specifiche funzioni ed alle relative capacità richieste rispettivamente dalla prima alla seconda qualifica dirigenziale - definisce:
a) le materie, le modalitè e i criteri per la valutazione della priva scritta della prima fase concorsuale;
b) i titoli culturali e professionali nonchè i criteri per la loro valutazione;
c) le materie e le modalità della prova orale della seconda fase concorsuale.
Art. 22
Albo degli esperti
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta richiede la segnalazione di almeno tre esperti a ciascuno dei seguenti referenti:
a) i Rettori delle Università aventi sede nella regione, con riferimento a docenti universitari e ad esponenti della comunità scientifica, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse;
b) il Presidente della Corte d' Appello e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale con riferimento agli appartenenti all'ordine giudiziario;
c) il Commissario di Governo, con riferimento all'alta dirigenza della pubblica Amministrazione;
d) i Presidenti degli Ordini professionali, con riferimento alle libere professioni;
e) la Scuola superiore pubblica amministrazione, con riferimento a docenti ed ad esperti nel campo dell'organizzazione e della scienza dell'amministrazione, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane nonchè delle organizzazioni complesse.
2. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per far parte di commissioni esaminatrici per i pubblici concorsi.
3. Ricevuto i nominativi il Presidente della Giunta dispone la formazione di:
a) un elenco di esperti con specifica competenza nella valutazione delle capacità organizzatorie e manageriali;
b) vari elenchi di esperti in relazione ai concorsi per l'accesso a specifici profili professionali o per i quali è richiesta una specifica conoscenza professionale.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e hanno validità triennale dalla data di pubblicazione. Entro novanta giorni prima della scadenza dell'Albo il Presidente della Giunta riattiva la procedura per il suo rinnovo.
5. Le modalità per la richiesta delle segnalazioni, per la formazione degli elenchi, al fine di garantire una adeguata composizione numerica, e per il sorteggio di cui al comma 2 dell'art. 23 sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
Art. 23
Commissione di concorso
1. Alle operazioni delle due fasi concorsuali è preposta una Commissione esaminatrice di cinque esperti nominata con decreto del Presidente della Giunta.
2. La Commissione è normata mediante pubblico sorteggio, effettuato dal Presidente della Giunta, e almeno due dei componenti devono essere tratti dall'elenco di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 22. Il bando di concorso individua in quali elenchi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 22 devono essere scelti gli altri esperti.
3. La segnalazione di cui al comma 1 dell'art. 22 comporta l'accettazione dell'incarico e le dimissioni sono ammesse solo per giustificato motivo.
4. Ai componenti delle Commissioni di concorso è riconosciuto un compenso commisurato alla oggettiva entità della prestazione e comunque non superiore alle tariffe professionali vigenti.
Art. 24
Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato
1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni sia di diritto pubblico sia di diritto privato.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni.
4. Il relativo trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione:
a) per i contratti di diritti pubblico con riferimento al trattamento economico dei dirigenti di ruolo, tenuto conto del posto che si intende ricoprire, della esperienza professionale maturata dal dirigente assunto e della peculiarità del rapporto a tempo;
b) per i contratti di diritto privato con riferimento ai contratti nazionali equipollenti o, in mancanza, a parametri correnti per la specifica professionalità cui si riferiscono.
Art. 25
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Titoli si fa rinvio alla normativa vigente per i concorsi per l'accesso alle altre qualifiche funzionali dell'organico regionale, in quanto applicabile.