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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1992, n. 41

Disciplina della dirigenza regionale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 23 novembre 1992

Titolo V
Norme finali e transitorie
Art. 26
Dirigenti delle strutture del Consiglio regionale
1. Le funzioni attribuite dalle disposizioni contenute nella presente legge alla Giunta regionale e ai suoi componenti vengono svolte, per quanto attiene ai dirigenti preposti alle strutture organizzative o ad altri incarichi presso il COnsiglio regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Art. 27
Dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione
1. La normativa della presente legge si applica anche alla dirigenza degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per la case popolari.
2. I provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 28
Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali
1.
L'art. 27 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni è così modificato:
" prima qualifica dirigenziale da 378 a 351 posti
seconda qualifica dirigenziale da 126 a 117 posti ".
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di direzione, rivede periodicamente le dotazioni organiche dirigenziali determinando, ove necessario, variazioni quantitative delle stesse entro il limite della consistenza fissata nella legge regionale.
Art. 29
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il Titolo III della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modifiche. Gli incarichi di responsabile di Unità operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalità previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio.
2. E' abrogato il Titolo VIII della LR 27 aprile 1990 n. 37 ad eccezione degli articoli 36 e 28.
3. Sono altresì abrogate le seguenti norme:
a) l'art. 25 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, come sostituito dall'art. 37, comma 1, della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
b) l'art. 21 della LR 8 marzo 1984, n. 11 e l'art. 3 della LR 25 febbraio 1992, n. 10;
c) l'art. 1, comma 1, lettera a) della LR 11 dicembre 1986, n. 44
Art. 30
Disposizioni transitorie e finali
1. Il comma 5 dell'art. 17 trova applicazione anche in riferimento alle strutture organizzative del Comitato regionale e delle Sezioni dell'Organi regionale di controllo, soppresse dall'art. 13 della LR 7 febbraio 1992, n. 7.
2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 non si applicano ai concorsi già banditi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già iniziato l'espletamento delle prove.
3. La deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 6 deve essere adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti previsti al Cap. 04080 della parte spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e, per gli esercizi successivi al 1992, con i finanziamenti che verranno previsti sui capitoli corrispondenti al Cap. 04080.
2. I finanziamenti necessari verranno determinati in sede di approvazione della legge di bilancio annuale a norma di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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