Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 2
Commissioni sanitarie
1. Nell'ambito del servizio di Igiene pubblica di ogni Unità sanitaria locale operano:
a) la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile;
b) la Commissione per l'accertamento delle condizioni visive;
c) La Commissione per l'accertamento del sordomutismo.
2. L'Unità sanitaria locale istituisce per ogni ottocento domande giacenti un' ulteriore Commissione sanitaria, revocandola quando venga meno la necessità del suo funzionamento. Per la composizione si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
3. Su motivata richiesta rispettivamente delle sezioni regionali dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti e, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente per materia, le Commissioni per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo operanti nelle Unità sanitarie locali aventi sede nelle città capoluogo di provincia esplicano la loro competenza sull'intero ambito provinciale.

Espandi Indice