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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 6
Compensi
1. Ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni e dei Collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte Lire 50.000 (cinquantamila) per ogni giorno di seduta oltre un compenso aggiuntivo di lire 4.000 (quattromila) per ogni visita eseguita nella seduta. Ai segretari delle Commissioni e dei Collegi compete un gettone di presenza di lire 50.000 (cinquantamila).
2. Ai componenti e ai segretari delle Commissioni sanitarie e dei Collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.
3. I compensi per i medici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4, designati dalla Associazione dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico, sono a carico, rispettivamente, dell'Associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.
4. L'importo dei compensi previsti dal comma 1 è aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

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