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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 49

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Art. 8
Proroga
1. Le Commissioni sanitarie ed i Collegi medici attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità previste dalla presente legge, fino all'insediamento delle Commissioni e dei Collegi nominati ai sensi della presente legge.

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