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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 45
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) regolamenti dei Consorzi, piante organiche e assunzioni di personale;
c) criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza.
3. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Provincia.

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