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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 49

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Costituzione delle Sezioni
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Le Sezioni istituite dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dalla data indicata dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7. A partire da tale data gli Enti locali inviano ad esse gli atti da sottoporre a controllo, nonchè i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti Organi di controllo.
3. Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel previgente ordinamento, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal comma 2.
4. I compensi e le indennità previste dall'art. 47 si applicano esclusivamente ai componenti delle Sezioni istituite dalla presente legge.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.