LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono Enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.