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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono Enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (Ordinamento delle autonomie locali), tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.

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